Art. 4.
(Corsi di formazione professionale).

      1. I conservatori, i licei e gli istituti musicali nonché gli enti di formazione professionale, nell'ambito della loro autonomia, possono istituire corsi di specializzazione, di aggiornamento, di riqualificazione e di formazione professionale per la musica popolare contemporanea, con particolare riferimento alla musica da ballo, intrattenimento e svago.
      2. La copertura finanziaria dei corsi di cui al comma 1 è garantita per il 50 per cento dagli ordinari stanziamenti previsti per la formazione professionale e per il restante 50 per cento dalle rette a carico dei partecipanti.
      3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per i beni e le attività culturali, emana un apposito decreto ai fini dell'attivazione dei corsi di cui al comma 1.
      4. Gli enti pubblici e privati che organizzano corsi di orientamento musicale ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, inseriscono nel programma didattico adeguati elementi di informazione, di preparazione e di studio riferiti alla musica popolare contemporanea, ai fini della ripartizione dei finanziamenti previsti dall'articolo 2 della citata legge n. 800 del 1967.